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"concessa".
Il tutto se ciò non consenta di ravvisare un altro reato che è quello di non aver
corrisposto il canone annuale nel caso di stazioni in numero superiore a quelle previste
in concessione.
Qualcuno può obiettare che i controlli sono scarsi e che il rinnovo della concessione non
è a breve.
Tale "sicurezza" non è poi così assoluta anche alla luce del riassetto del
Ministero delle Comunicazioni che si avvale di specifiche strutture territoriali.
Si deve poi tener presente che il D.M. 349/98 "Regolamento recante norme concernenti
le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e
mobile terrestre ad uso privato" dispone, al suo articolo 5, che "a partire dal
1° dicembre 2006 devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del
presente decreto...." e, al punto 2.1, delle norme tecniche allegate al decreto,
"passo di canalizzazione" - "Il passo di canalizzazione ammesso è il
seguente: apparati operanti della banda VHF: 12,5 kHz": uguale disposizione è
prevista anche per gli apparati operanti nella banda UHF.
Il decreto non a caso specifica che dal 1° dicembre 2006 debbono essere
"utilizzati" soltanto apparati a 12,5 kHz, il che sta a significare che le
sostituzioni delle apparecchiature a 25 kHz con altre a 12,5 (a norme ETSI) deve essere
richiesta ben prima di tale data. Ciò in considerazione che ogni variazione all'impianto
recato in concessione deve essere preventivamente assentita dal Ministero.
Infine è opportuno sottolineare che il DPR del 19 settembre 1997 n. 318 "Regolamento
per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni",
all'art. 21, p. 3, introduce il concetto della sostituzione della concessione con quello
dell'autorizzazione. Infatti precisa "Sono subordinati ad autorizzazione generale
ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente regolamento,
l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso
provato alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titoli primo, capo
quarto (concessioni ad uso privato n.d.r.), titolo terzo, capo secondo (concessioni
ad uso privato - telefoniche - n.d.r.),: titolo quarto, capo secondo (concessione
di stazioni radioelettriche ad uso privato n.d.r.)" e, al punto 4, "Le
concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero,
in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità: come dire che i tempi della necessitata
regolarizzazione degli atti concessori non sono poi così lunghi come una frettolosa
lettura delle disposizioni potrebbe lasciare intendere.
Se poi all'esigenza di "regolarizzare" gli atti (per numero, tipologia,
struttura), della rete esercita vengono a sommarsi le opportunità di introdurre nel
collegamento diverse e superiori prestazioni (identificazione, messaggi pre-codificati,
localizzazione tramite GPS ecc.), ben si comprende come l'occasione non debba essere
lasciata perdere.
In ultimo una precisazione non inutile.
E' scaduta il 1° dicembre 1997 la possibilità di regolarizzare la concessione
richiedendo di comprendere apparecchiature omologate in base al D.M. 17 novembre 1981.
Un concessionario, quindi, che volesse "aggiungere" altre apparecchiature uguali
a quelle precisate nella concessione, non può più richiederlo; lo stesso vale per
"sostituire" apparecchiature indicate in concessione con altre omologate sulla
base del citato D.M. 17/11/1981.
Tutte le modifiche e/o sostituzioni possono essere richieste "solo" tramite
l'istanza di inserimento di apparecchiature omologate a norme ETSI (D.M. 12 giugno 1998,
n. 349).
L'alternativa è quella di rimanere "fuori legge", per numero e/o tipologia di
apparecchiature utilizzate, con tutti i pericoli che abbiamo cercato di spiegare.
Forse (noi diciamo senza forse), è meglio pensarci per tempo.
mgc |