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Il ragionamento circa la liceità del canone
parte dal DECRETO 13 dicembre 2000 “Determinazione
della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni”.
La normativa di riferimento è la seguente
-regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
-decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
-decreto ministeriale 17 gennaio 1948,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 1948;
-decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio
1948;
-decreto ministeriale 18 novembre 1953,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del
24 novembre 1953;
-legge 14 aprile 1975, n. 103, recante
nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva;
-legge 6 agosto 1990, n. 223;
-decreto ministeriale 20 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
29 dicembre 1991;
-legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive
modificazioni, recante disposizioni sulla
società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
-legge 23 dicembre 1996, n. 650, di
conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 645;
-convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra
il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI -Radiotelevisione
italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del
12 agosto 1994;
-contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e
la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per
il triennio 1997-1999,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29
ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 9
dicembre 1997;
-legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in
particolare gli articoli
17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
-legge 23 dicembre 1998, n. 448;
-legge 23 dicembre 1999, n. 488;
-decreto ministeriale 13 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 dicembre 1999;
-decreto ministeriale del 10 gennaio 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 febbraio 2000;
-contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. con scadenza al 31 dicembre
2002;
-decreto ministeriale 28 novembre 2000, con il
quale è stata ricostituita la commissione
paritetica prevista all'art. 30 del contratto
di servizio sopra citato;
-proposta del 12 dicembre 2000 elaborata dalla
predetta commissione
paritetica e considerato che, nel prendere atto dell'intervenuto
ampliamento del volume dell'offerta realizzata
anche attraverso
canali tematici in chiaro di servizio pubblico,
lacommissione ha proposto di integrare la
formula definita al comma 1 prevista
dall'art. 30 del predetto contratto di servizio
al fine di considerare
i costi aggiuntivi che ne derivano.
Il menzionato Decreto statuisce [art.1] La
misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli
abbonati ordinari alla televisione, [art.3] Gli
importi annuali, semestrali e trimestrali
complessivamente dovuti per canone,
sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e
I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi
televisivi ad uso privato.
Il c.2 dell’art.3 è il fondamento della norma.
Si statuisce che coloro
che nel corso dell'anno entrano in possesso di
un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi
mezzo alla ricezione delle trasmissioni
televisive, devono corrispondere un rateo
complessivo nella misura risultante dalla
annessa tabella 2.
Residua, tuttavia, un’ipotesi di
sull'illegittimità costituzionale del canone
radiotelevisivo, avvalorata dall’ Ordinanza
10.05.2001 del Tribunale di Milano - giudice
unico nel giudizio tra un cittadino ed il
Ministero delle Finanze. Il Tribunale ha
ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli
art.1, 10 e 25 r.d.l. 21 febbraio 1938, n.24,
convertito nella legge 4 giugno 1938, n.880 e
successive integrazioni e modificazioni, nonché
degli art.15 e 16 della legge 14 aprile 1975,
n.103 e norme ivi citate, per contrasto con gli
art.2, 3, 9 e 21 della Costituzione.
La vicenda trae origine da Decreto Ingiuntivo
dell'URAR-Tv di Torino conseguente al mancato
pagamento del canone Rai, eccependo
l'illegittimità costituzionale della
normativa che stabilisce tale canone ed in
particolare di quella che detta le regole per
disdire l'abbonamento. Infatti non basta aver
disdetto per lettera il canone, in quanto
bisogna adempiere poi a tutti gli incombenti
dettati dalla legge n. 880/1938 per perfezionare
tale disdetta. Giova notare che per non essere
più soggetti al pagamento del canone, il
cittadino che possiede un apparecchio atto a
captare le trasmissioni radiofoniche o
televisive emesse dalla Rai S.p.a., deve
compiere alcune onerose operazioni, come quelle
di sigillare l'apparecchio, pagare un tributo
per tale sigillo e notiziari formalmente l'ente
emittente affinchè questo possa compiere le
opportune verifiche, ovvero comunicargli di
essersi spogliato dell'apparecchio indicando il
nominativo della persona a cui lo ha ceduto (che
diverrebbe il nuovo obbligato).
Nulla vale argomentare l’incostituzionalità
della normativa che impone al cittadino tali
obblighi, ritenuti lesivi della sua libertà
d'informazione, e argomentando successivamente
sulla disparità di trattamento e sulla
irragionevolezza della normativa citata.
Infatti la materia che è stata regolata nel
tempo da diverse disposizioni non sempre
coerenti tra loro, non solo hanno portato alla
configurazione del canone come "tassa di
concessione" ma hanno dovuto recepire gli
adeguamenti che la legislazione comunitaria e la
nuova coscienza sociale man mano indicavano o
imponevano, nonché le innovazioni sempre
crescenti nel settore delle comunicazioni e
nella stessa tecnologia, per la quale oggi basta
l'inserimento di una semplice scheda
nell'interno di un computer collegato ad
un'antenna parabolica per captare i segnali
radiotelevisivi provenienti da tutto il mondo,
inclusi quelli emessi dalla stessa Rai, senza
dover corrispondere alcun canone.
La questione deve riguardare principalmente gli
artt.1, 15 e 16 della legge n.103/1975. L'art.
1 di tale legge esordisce con un'affermazione di
principio, assumendo l'essenzialità del servizio
pubblico di diffusione circolare di programmi
radiofonici e televisivi,
assegnando a tale servizio la finalità di "ampliare
la partecipazione dei cittadini e concorrere
allo sviluppo sociale e culturale del Paese in
conformità ai principi sanciti dalla
Costituzione...
L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura
alle diverse tendenze politiche, sociali e
culturali, nel rispetto delle libertà garantite
dalla Costituzione, sono principi fondamentali
della disciplina del servizio pubblico
radiotelevisivo", che per tali motivi è
riservato allo Stato. Risulta esplicito quindi
il riferimento in generale ai principi
fondamentali della Costituzione agli
artt. 2, 3, 9, e 21. Lasciano perciò perplessi
le successive disposizioni contenute negli artt.
15 e 16 della stessa legge n. 103/1975, che per
la realizzazione dei suddetti diritti
fondamentali dei cittadini costituzionalmente
garantiti impone ad essi un onere economico. Ciò
in quando questa realizzazione rientra per
dettato costituzionale nei compiti primari della
Repubblica, e rappresenta per il cittadino un
diritto di cui egli deve usufruire liberamente.
Si potrebbe obiettare che anche in altri casi
di compiti primari svolti dallo Stato per il
soddisfacimento di diritti costituzionalmente
garantiti dei cittadini, gli stessi soggiacciono
ad un onere (si pensi al diritto alla salute),
ma, a parte la considerazione che di recente si
è avuta l'abolizione dei tikets, questi casi
sono indubbiamente differenti da quello di cui
ècausa.
Importanti appaiono anche i due D.P.R. 28 marzo
1994 e 29 ottobre 1997, con i quali venivano
recepite le "Convenzioni" tra il
Ministero delle poste e telecomunicazioni e la
Rai-S.p.a. "per la concessione in esclusiva
sull'intero territorio nazionale del servizio
pubblico di diffusione di programmi radiofonici
e televisivi, che appunto stabiliscono che la
Rai
S.p.a. e' l'unica concessionaria del pubblico
servizio di trasmissioni radiotelevisive,
deputata a provvedere"...nell'ambito degli
indirizzi impartiti dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad
organizzare ed a svolgere il servizio pubblico
in modo da garantire la più ampia rappresentanza
delle istanze politiche, sociali e culturali
presenti, a livello nazionale e locale, nel
Paese. Questa funzione assegnata dalla legge
alla Rai, che di fatto peraltro non differisce
da quella delle altre emittenti private, non
solo non è mai assunta come ragione
giustificatrice del canone posto a carico del
potenziale utente, ma crea in capo alla stessa
Rai una posizione dominante in netto contrasto
con l'art. 2 della legge n. 243/1997, che tale
divieto impone, prevedendo solo una deroga al
comma 19 per consentirle di partecipare in
piattaforma unica a trasmissioni digitali e via
satellite con altra concessionaria di pubblico
servizio di telecomunicazioni.
Insomma, mentre nel nostro ordinamento si
rinvengono molteplici disposizioni che
giustificano l'assoggettamento ad una tassa
delle società emittenti di trasmissioni
radiotelevisive, allo stato attuale non risulta
alcuna disposizione di legge che dia ragione del
motivo per cui il cittadino-potenziale utente
debba corrispondere una tassa alla sola
concessionaria del pubblico servizio
radiotelevisivo per il semplice fatto di
possedere un apparecchio potenzialmente atto a
captarne le trasmissioni, e, per assurdo, anche
nel caso che la ricezione risulti di fatto
impossibile. In effetti il vero presupposto
indicato dalla giurisprudenza per giustificare
la tassa pretesa dall'URAR-Tv e' stato il
dominio dell'etere lo Stato ha il potere
discrezionale di gestire l'assegnazione delle
licenze, assegnando alle varie emittenti le
diverse bande di frequenza. Ma occorre
osservare sotto questo profilo che la semplice
detenzione di un apparecchio atto a captare le
trasmissioni via etere non sembra possa più
essere considerato il presupposto per la
imposizione di una tassa prevista e dovuta a
favore di un solo concessionario in esclusiva
dell'utilizzo dell'etere, anzitutto perchè una
simile esclusiva di fatto non esiste ed in
secondo luogo perché, ove esistesse o
continuasse ad esistere, ciò certamente
creerebbe oggi una disparità evidentissima di
trattamento tra chi riceve le trasmissioni
televisive attraverso la normale televisione e
chi le ricevesse, invece (addirittura migliori),
attraverso l'utilizzo della scheda adattata al
computer, ovvero chi non le ricevesse affatto
(pur avendo l'apparecchio per vedere films
videoregistrati). Ed inoltre il governo
dell'etere riguarda i singoli enti emittenti che
pagano per le concessioni ottenute una tassa (di
concessione governativa), che nessuna norma di
legge autorizza loro a riversare sul cittadino,
e del resto, il canone di abbonamento alle
radioaudizioni non e' mai stato giustificato
sotto un simile profilo e cioè sotto l'ipotesi
di recuperare dall'utente finale il costo del
tributo governativo pagato dall'emittente per
ottenere la concessione per la trasmissione.
Sarebbe inoltre troppo facile obiettare che si
perverrebbe per altra via alla violazione degli
artt. 3 e 21 Cost., considerando l'uso gratuito
dell'etere che avviene con le trasmissioni via
internet, in cui l'utente, caso mai, paga un
prezzo al provider solo per il periodo in cui
utilizza la trasmissione e soprattutto in modo
volontario. Nel mondo di oggi, considerata la
tecnologia crescente nel sistema delle
trasmissioni via etere, non resta quindi nessuno
spazio per poter considerare ragionevole, sotto
il profilo della disparità di trattamento che si
viene a verificare, l'obbligo per il semplice
detentore di un apparecchio radiofonico o
televisivo di corrispondere una tassa ad una
sola società retta da norme di diritto privato
quale la Rai, e la difficoltà di comprensione
della ratio della normativa risiede anche nel
considerare come costituzionalmente legittima
una normativa che - nata con riferimento ad un
sistema di monopolio retto dall'EIAR - oggi si
discosta nettamente dal carattere di generalità
che deve avere la norma di legge, carattere che
impone un determinato precetto a tutti i
soggetti che si trovino nella medesima
situazione.
Va aggiunta ancora un'altra considerazione, e
cioè che il regime delle concessioni
governative all'utilizzo dell'etere da parte di
ogni emittente che voglia diffondere le proprie
trasmissioni, toglie alla Rai la caratteristica
di essere l'unica concessionaria di un servizio
pubblico e quindi di essere l'unica a poter
pretendere il pagamento di un tributo appunto
per essere concessionaria del predetto servizio,
poiché tutte le altre emittenti si trovano
nella sua stessa situazione e non hanno diritto
ne' potere per poter impone un canone. E del
resto non può essere considerato di interesse
pubblico (per di più preminente) l'operato
della sola Rai, sol perché questa avrebbe (in
teoria) una minore possibilità di trasmettere
pubblicità rispetto alle emittenti private,
poiché tutte sono sottoposte alla medesima
regolamentazione allorché le trasmissioni
riguardino un pubblico interesse, come ad
esempio nel rispetto della par condicio durante
le campagne elettorali. Insomma, mentre poteva
derivare una qualche conseguenza dalla natura di
concessionaria di un pubblico servizio che
l'EIAR (poi Rai) rivestiva finché rimase
l'unica emittente autorizzata in tal senso, oggi
tale natura non pare assolutamente piu' utile
per giustificare giuridicamente la sua posizione
di unica legittimata alla riscossione di una
tassa a carico del cittadino, ne' tale tassa
puo' essere giustificata dalla natura della Rai
di semplice concessionaria governativa (al pari
delle altre emittenti) del servizio in
questione.
In sostanza il panorama che questa materia
presenta e' quello di una pluralità di
emittenti televisive che si distinguono tra loro
per la sola matrice locale o nazionale a che,
inficiate da una invadente quantità di messaggi
pubblicitari, offrono all'utente una composita
varietà di trasmissioni di politica, attualità, spettacolo, giochi e films.
I programmi mandati in onda dalla Rai non
differiscono dai programmi mandati in onda dalle
altre reti private a diffusione nazionale,
rendendo possibile distinguere l'emittente solo
per il "logo" che compare ad un angolo del
teleschermo. In questa situazione, perdurante da
tempo, riesce davvero difficile individuare una
differenza tra il "servizio pubblico"
della Rai ed il servizio "offerto al pubblico"
delle altre emittenti private e, di conseguenza,
riesce difficile trovare una giustificazione
razionale all'esistenza di una tassa che
l'utente deve corrispondere alla sola "emittente
pubblica" sul solo presupposto della
detenzione di un apparecchio potenzialmente atto
a ricevere un servizio "pubblico" dal
contenuto uguale a quello offerto dal "servizio
privato" e indipendentemente dal fatto che
usufruisca sia dell'uno che dell'altro. E
risulta altresì' difficile giustificare
l'assoggettamento del cittadino ad una tassa
perché costui possa usufruire del "servizio
pubblico" delle trasmissioni radiotelevisive,
finalizzato alla pluralistica obiettività
dell'informazione e al soddisfacimento culturale
dell'utente, quando il carattere "pubblico"
dell'informazione dovrebbe semmai costituire la
causa della sua gratuità, per la funzione
riservata alla concessionaria.
In buona sostanza il pagamento del canone di
abbonamento radiotelevisivo appariva
giustificabile quando la Rai era l'unica
emittente autorizzata a diffondere via etere i
programmi radio- tv, mentre il panorama
radiotelevisivo attuale è caratterizzato da una
pluralità di emittenti nazionali e locali ed una
situazione di esclusiva creerebbe una disparità
evidentissima di trattamento tra chi riceve le
trasmissioni televisive attraverso la normale
televisione e chi le ricevesse, invece,
(addirittura migliori) attraverso la scheda
adattata al computer, ovvero chi non le
ricevesse affatto. Senza dimenticare neppure
l'uso gratuito dell'etere che avviene con le
trasmissioni via internet, nonché il fatto che
ormai i programmi mandati in onda dalla Rai non
differiscono dai programmi mandati in onda da
altre reti private a diffusione nazionale.
In passato altre volte la Corte costituzionale è
intervenuta sulla vicenda (sent. 12 maggio
1988, n.535 e 20 aprile 1989, n.219),
respingendo i dubbi di costituzionalità del
canone radiotelevisivo sollevati rispettivamente
dal Tribunale di Torino (sent. 14 maggio 1982,
in Boll.trib.,
1983, 1879) e dalla Corte d'appello di Torino
(sent.24 giugno 1988, in Giur.
cost., 1989, II, 476).
Intorno all'obbligo di pagamento del canone
radio-tv, riscosso da una società di diritto
privato (l'Urar-Tv di Torino) per conto della
Rai, la giurisprudenza è prevalentemente
orientata nel senso che il suo pagamento è
dovuto in ogni caso, per il solo fatto di
detenere un apparecchio radiotelevisivo "atto o
adattabile alla ricezione di qualsiasi emittente
radiofonica o televisiva, italiana o straniera,
pubblica o privata" (Cass. civ., sez.I, 13
settembre 1993, n.9486, in Foro
it., 1994, I, 3157; id., 3 agosto 1993,
n.8549, in Rep.
foro it.,
1993, v. Radiotelevisione, n.93; C. app. Torino,
9 febbraio 1990, in Giur.
cost., 1990, 2428; id., 10 novembre 1989,
ivi; Tar Lazio, sez.III, 28 febbraio 1986,
n.497, in Giur.
merito, 1986, 952; Trib. Milano, 1 marzo
1984, in Dir.
prat. trib., 1986, II, 769; Pret. Roma, 26
ottobre 1983, in Giur.
it., 1984, I, 2, 474; Trib. Torino, 14 marzo
1982, in Giur.
cost., 1983, II, 809. Contra: Pret. Roma, 12
giugno 1985, in Rep.
foro it., 1984, v. Radiotelevisione, n.73;
C. app. Torino, 14 novembre 1984, ivi, 1985,
n.72; Trib. Torino, 28 ottobre 1982, ivi, 1984,
n.96. In queste decisioni si sottolinea come il
canone andrebbe corrisposto solo se il servizio
venga effettivamente erogato e fruito. Pertanto
non sono tenuti al pagamento i cittadini che pur
detenendo un apparecchio radiotelevisivo sono
impossibilitati a ricevere i programmi).
La Corte costituzionale (sent. 12 maggio 1988,
n.535) precisa però che "non è dovuta la
tassa se l'amministrazione non ha previsto in
alcun modo l'erogabilità del servizio
radiofonico e televisivo in una certa zona".
In ogni caso, il detentore dell'apparecchio
radiotelevisivo potrà sottrarsi al pagamento del
canone inibendo la ricezione delle le
trasmissioni pubbliche, secondo una particolare
procedura prevista all'art.10 c.1 del r.d.l. 21
febbraio 1938, n.246, tuttora in vigore.
La natura giuridica del canone radiotelevisivo
ha formato oggetto di dibattito sin dalla sua
introduzione nel nostro ordinamento (Sandulli
M.A., voce Radioaudizioni, in Enciclopedia
del diritto, v.XXXVIII, Milano, 1987, 220) e
la Consulta, chiamata a pronunciarsi
sull'argomento, ha qualificato il canone come un
tributo(sent. 8 giugno 1963, n.81), natura che è
stata poi ripetutamente confermata dalla
giurisprudenza successiva (C. cost., 23 gennaio
1974, n.10; Tar Lazio, sez.III, 28 febbraio
1986, n.497, cit.; Trib. Torino, 9 dicembre
1988, in Giur.
Cost., 1989, II, 1361; Cons. Stato, sez.VI,
2 aprile 1998, n.426, in Foro
it., 1998, III, 209). Nell'ambito di tale
interpretazione, mentre alcune pronunce però
ritengono che il canone radio-tv vada
considerato come un'imposta, non esistendo un
nesso necessario tra la prestazione del servizio
e l'obbligo di pagamento del relativo canone (C.
app. Torino, 10 novembre 1989, cit.; id., 9
febbraio 1990, cit.; Cass. civ., sez.I, 3 agosto
1993, n.8549, cit.), altre, invece, lo
considerano una tassa, che va corrisposta solo
se il servizio venga effettivamente erogato e
fruito, per l'espressa definizione contenuta
nell'art.7 d.p.r. 26 gennaio 1952, n.180 (C.
cost. 12 maggio 1988, n.535; C. app. Torino, 14
novembre 1984, cit.; Cass. civ., sez. I, 1
febbraio 1983, n.864, in Boll.
trib., 1983, 601; Trib. Torino, 14 marzo
1982, cit. Per Trib. Milano, 1 marzo 1984, cit.,
il canone avrebbe natura composita, comprendendo
una tassa di concessione governativa ed un
canone riscosso dall'amministrazione per conto
del concessionario del servizio
radiotelevisivo).
La RAI in argomento sostiene, tra l’altro:
CANONE DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI SPECIALI
L'abbonamento speciale è dovuto per la
detenzione di apparecchi radiofonici o
televisivi fuori dell'ambito familiare.
A differenza dell'abbonamento privato,
l'abbonamento speciale:
1) è valido solo per l'indirizzo per il quale è
stipulato. Ne consegue che ogni esercizio o
ufficio facente capo ad una medesima struttura
centrale (alberghi di una stessa catena, filiali
di una stessa banca etc.) dovrà essere coperto
da un autonomo abbonamento speciale;
2) L'importo del canone televisivo e'
determinato in base alla tipologia del locale
(albergo, bar, ufficio,ecc.); al numero di
stelle, camere e TV, se trattasi di struttura
ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi
turistici, ecc.) ed alla categoria se riguarda
gli esercizi pubblici come bar, ristoranti,
pizzerie ecc.
Per la detenzione, invece, di soli apparecchi
radiofonici fuori dall'ambito familiare e'
dovuto un canone speciale uguale per tutte le
tipologia e categorie.
Per l'abbonamento speciale il primo versamento
deve essere effettuato mediante l'apposito
bollettino di c/c postale n.2105 da richiedere
alle Sedi
Regionali della RAI.
A seguito del primo versamento, viene inviato al
nuovo abbonato speciale il libretto di
abbonamento, sul quale è riportato il numero di
ruolo e che contiene i bollettini di c/c postale
n.2105 per il rinnovo dell'abbonamento.
Gli importi del canone di abbonamento speciale
sono indicati nelle tabelle sul sito internet Abbonamenti.
Come disdire il canone
Si consiglia di inoltrare una
comunicazione alla RAI relativa al mancato
possesso di apparecchio televisivo.
In ogni caso, l' intimazione del servizio
televisivo si configura come una mera diffida,
che deve comunque tradursi in una ingiunzione di
pagamento vera e propria emessa dal' Ufficio del
Registro, previa redazione di verbale di
accertamento; a detta eventuale ingiunzione
potrà far seguito un giudizio di opposizione
davanti al Tribunale per far accertare
giudizialmente l' insussistenza dei presupposti
della pretesa impositiva.
Ma il
canone di abbonamento è un'imposta dovuta per la
detenzione dell'apparecchio televisivo. Le
norme fondamentali sugli abbonamenti alle
radiodiffusioni sono contenute nel R.D.L. 21
febbraio 1938, n.246, convertito nella legge 4
giugno 1938, n.880. Il canone di abbonamento è
un tributo dovuto per la semplice detenzione di
un apparecchio atto od adattabile alla ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive. ….. Dalla
circostanza che l'obbligo a corrispondere il
canone di abbonamento discende dalla semplice
detenzione dell'apparecchio ed è indipendente
dal suo utilizzo la Corte costituzionale e la
Corte di cassazione hanno dedotto che il canone
ha natura di imposta."
In quanto fatto notorio, la generalità delle
persone sia a conoscenza del carattere
obbligatorio del pagamento del canone al
servizio radiotelevisivo e che, pertanto, il
fatto che tale obbligatorietà possa non essere
espressamente sottolineata nel corso degli spot,
non appare costituire profilo di ingannevolezza
dei messaggi tale da pregiudicare il
comportamento economico dei consumatori.
Come disdire correttamente il canone tv
1. Chi intende disdire deve prima
accertarsi di aver pagato per intero il canone
dell’anno in corso e di non avere altre pendenze
con il S.A.T. fino all'anno scorso si chiamava
Urar
2. E’ necessario possedere il
libretto di abbonamento, per cui, chi non lo ha
deve farne richiesta con raccomandata con
ricevuta di ritorno al S.A.T. (Sportello
Abbonamenti TV) specificando il nominativo del
titolare richiedente, l’indirizzo e il numero di
ruolo dell’abbonamento che troverete sui
bollettini prestampati che il S.A.T. vi invia a
casa per il pagamento. (conservate una fotocopia
della lettera che inviate al SAT)
3. Versare £ 10.000 con vaglia
postale, specificando nella causale del
versamento “per disdetta canone numero di ruolo:
scrivete il vostro numero di ruolo”. Le 10.000£
vanno spedite al S.A.T., casella postale 22,
10121 TORINO. L'agenzia di pagamento è: TORINO
VAGLIA E RISPARMI
4. Staccare dal libretto la
cartolina “d” , (la “b” se il vostro libretto e’
recente) intitolata “denuncia di cessazione
dell’abbonamento tv”.
- Barrare la casella 2 che
riporta la richiesta di
suggellamento.~
- Quindi compilare gli spazi
in bianco riportando il numero del vaglia e la
data del versamento.
- Più sotto trovate lo
spazio per la data di spedizione della
cartolina, riportatela e apponete la vostra
firma.
- Sul retro della cartolina
riportare nome e cognome e indirizzo del
titolare che intende disdire
- Fate fotocopia della
cartolina(davanti e dietro).L’originale della
cartolina va spedito senza imbustare con
raccomandata ricevuta ritorno all’indirizzo già
stampato.
5. Quando riceverete la cartolina di
ritorno, spedite con raccomandata ricevuta
ritorno il libretto di abbonamento, avendo cura
di togliere le ricevute dei versamenti che avete
corrisposto alla rai nel corso degli ultimi 10
anni
~Tutta la procedura va eseguita entro e
non oltre il 31 dicembre dell’anno in
corso.
L’indirizzo a cui si deve inoltrare le
raccomandate è:
U.r.a.r. tv
Casella
postale 22
10121
Torino
Cosa può succedere quando si
disdice il canone Rai
1. Se la disdetta è avvenuta
in modo regolare, seguendo alla lettera le
disposizioni indicate nel documento allegato, è
possibile (anche se molto improbabile) che i
funzionari della Rai escano per suggellare il
televisore. Il suggellamento consiste nel
rivestire l'apparecchio tv con un sacco di iuta
che viene sigillato con una lega metallica
predisposta dal Ministero delle finanze. In
questa evenienza, l'utente che abbia richiesto
il suggellamento, deve permettere che
l'operazione venga effettuata su un vecchio tv,
in un luogo esterno alla propria abitazione (per
esempio, sul pianerottolo, in cantina, o
addirittura in strada). Nessun funzionario del
S.A.T. e neppure la finanza infatti, può entrare
in casa di un presunto senza il mandato di un
Magistrato.
L'operazione di suggellamento è sempre
accompagnata dalla stesura di un verbale che a
vostra richiesta può essere integrato da
eventuali dichiarazioni. Se il funzionario, per
esempio, si rifiuta di suggellarvi il tv perché
non è stato fatto entrare in casa, dovete far
verbalizzare "che il sig. Tal dei Tali si è
rifiutato di suggellarmi il televisore
nonostante glielo avessi messo a disposizione".
Ultimate le operazioni di suggellamento occorre
ricordare che a vostra discrezione potete
sottoscrivere un nuovo abbonamento alla
televisione richiedendo in posta il bollettino
per il pagamento dell'anno in corso. In questo
modo peraltro, si può richiedere il
disugellamento del televisore che vi hanno
chiuso seguendo le procedure specificate nel
verbale rilasciato dalla Finanza, o andare a
comprare un nuovo televisore. Il nuovo canone di
abbonamento potrà in ogni caso essere di nuovo
disdetto.
2. Se il S.A.T. , trascorso un po'
di tempo dal giorno della disdetta, invia
l'ingiunzione di pagamento, vuol dire che la
stessa è stata compilata in modo scorretto.
L'invio dell'ingiunzione di pagamento è sempre
anticipata da una serie di comunicazioni da
parte del S.A.T. che riportano il motivo per cui
la disdetta non è stata accolta dall'ufficio
competente. Preso atto dell'errore il
richiedente può rettificare la domanda di
disdetta con raccomandata ricevuta di ritorno,
sempre che si sia ancora nei termini prescritti
dalla legge (31 dicembre).
3. Coloro che hanno ricevuto
l'ingiunzione di pagamento, e non hanno
provveduto ad onorare il presunto debito entro i
termini prescritti, oppure non hanno fatto
ricorso, vanno incontro al pignoramento. Il
pignoramento può essere effettuato su un bene
qualsiasi (a scelta del proprietario) purché il
valore dello stesso sia pari all'importo che il
S.A.T. vi ha ordinato di pagare, al quale vanno
aggiunte le spese legali per l'avvenuto
pignoramento (al massimo viene raddoppiato
l'importo del valore dei beni pignorati). A
pignoramento avvenuto, nessuno potrà entrare
nella vostra casa e potrete disdire nuovamente
il canone per l'anno successivo seguendo la
procedura corretta.
4. A tutti coloro che intendono
disdire il canone Rai è raccomandato di
verificare che non sussistano pendenze con il
S.A.T. Onde evitare problemi consigliamo infatti
di saldare eventuali debiti e solo in un secondo
momento di procedere alla disdetta.
In ultimo una ovvia raccomandazione:
-prima di intraprendere qualsiasi azione è
opportuno valutare attentamente le eventuali
segnalazioni giunte all’Utente, la sua posizione
nei confronti della RAI e di eventuali
accertatori, in definitiva assicurarsi che non
siano state fornite all’Ente impositore
dichiarazioni (verbali o scritte) atte a
giustificare le pretese di pagamento.
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